Il Consiglio dei Ministri ha inasprito le pene per tutelare il diritto d'autore e la cinematografia.
Ecco in breve cosa è cambiato:
- Per chi fa uso o anche chi promuove il P2P (scambio di file) sono previste sanzioni amministrative (multe) che possono essere di 1500 o 2000 euro più la confisca del PC e del materiale.
- Solo per i gestori del P2P sono previste le sanzioni penali (carcere) e le multe salate da 50.000 a 250.000 euro.
- Solo per chi ne fa commercio sono previste le sanzioni penali (carcere).
A presto inseriremo link a petizioni (già numerose in rete), e a mobilitazioni che stanno avvenendo on-line.
Specchio
NEWS:
- E' già in vigore questa legge?
R: Per ora è un decreto ( però è attivo come una legge), e avrà una durata di massimo 60 giorni. Dopo o si trasforma in legge vera e propria oppure cade.
PER CAPIRNE DI PIU' - PAGINA A SCOPO DIVULGATIVO
BOZZA DEL DECRETO LEGGE APPROVATO DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI:
Misure di contrasto alla diffusione telematica abusiva di opere cinematografiche e assimilate:
1. Al comma 2 dell’articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunta la lettera a-bis):
"a-bis) in violazione dell’articolo 16, mette a disposizione del pubblico per via telematica, anche mediante programmi di condivisione di file tra utenti, un’opera cinematografica o assimilata protetta dal diritto d’autore, o parte di essa, mediante reti e connessioni di qualsiasi genere;".
2. All’articolo 174-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti commi 3 e 4:
3. Chiunque, in violazione dell’articolo 16, mette a disposizione del pubblico per via telematica, anche mediante programmi di condivisione di file tra utenti, un’opera cinematografica o assimilata protetta dal diritto d’autore, o parte di essa, mediante reti e connessioni di qualsiasi genere, ovvero, con le medesime tecniche, fruisce di un’opera cinematografica o parte di essa, è punito, purché il fatto non concorra con i reati di cui al comma 1, con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 1500, nonché con la confisca degli strumenti e del materiale e con la pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione nazionale e su di un periodico specializzato nel settore dello spettacolo. La sanzione amministrativa è aumentata a euro 2000 se le violazioni di cui al presente comma sono commesse mediante l’uso di comunicazioni criptate o con modalità idonee ad occultarle.
4. Chiunque pone in essere iniziative dirette a promuovere o ad incentivare la diffusione delle condotte di cui al comma 3 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 2000 e con le sanzioni accessorie previste al medesimo comma.".
- Il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno raccoglie le segnalazioni di interesse per la prevenzione e la repressione delle violazioni di cui alla lettera a-bis) del comma 2 dell’articolo 171-ter e di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 174-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, assicurando il raccordo con le Amministrazioni interessate.
- A seguito di provvedimento dell’Autorità giudiziaria, i fornitori di connettività e di servizi comunicano alle Autorità di polizia le informazioni in proprio possesso utili all’individuazione dei gestori dei siti e degli autori delle condotte segnalate. Sono risolti di diritto i contratti tra i fornitori di connettività e di servizi e soggetti che si siano resi responsabili delle violazioni introdotte ai commi 1 e 2.
5. Su richiesta del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno, per le violazioni di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 174-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, i fornitori di connettività e di servizi pongono in essere tutte le misure dirette ad impedire l’accesso ai siti o la rimozione dei contenuti segnalati.
6. I fornitori di connettività e di servizi che abbiano avuto effettiva conoscenza della presenza di contenuti idonei a realizzare le fattispecie di cui all’articolo 171-ter, comma 2, lettera a-bis), e all’articolo 174-ter, commi 3 e 4, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, provvedono ad informarne il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno.
7. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4, 5 e 6 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 a 250.000 euro.
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